Succhi di frutta, fiducia al Senato sulla legge comunitaria

Succhi di frutta, fiducia al Senato sulla legge comunitaria
Alla fine, il governo ha deciso di porre la fiducia sulla legge Comunitaria 2013 bis (S1533), che contiene un’importante norma riguardante il mondo agricolo: il contenuto minimo di succo di frutta nelle bevande alla frutta (articolo 18).

L'intervento del governo è avvenuto propriamente sull'articolo 25 della legge, quello riguardante la responsabilità civile dei magistrati, che, con un blitz, la Camera aveva modificato rispetto alla versione voluta dall'esecutivo. Per evitare di ricadere nell'incidente, il Ministro Boschi ha chiesto la questione di fiducia e l'intero provvedimento è passato con 214 sì, un no e 27 astensioni.

Ora la legge tornerà a Montecitorio per l'approvazione definitiva.

Di seguito l’articolo della norma comunitaria riguardante i succhi di frutta.

Art. 18.
(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR)

1. Le bibite analcoliche di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore al 20 per cento o dell’equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell’Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l’Accordo sullo Spazio economico europeo.

2. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell’articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate entro i nove mesi successivi a tale data.


Fonte: Teatro Naturale