Ok al cash per il carburante agricolo

Ok al cash per il carburante agricolo
Cessione carburanti agricoli, perimetro ridotto per la tracciabilità dei pagamenti. Non c’è l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per l’acquisto di carburante agricolo effettuato da un imprenditore agricolo che non fruisce della deduzione del costo e della detrazione ordinaria dell’Iva. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta all’istanza di interpello n.13/18.

L’istante, titolare di un’azienda agricola che si avvale, ai fini dell’imposta Iva, del regime speciale per gli agricoltori (detraendo, quindi, in modo forfetario l’imposta indiretta sui consumi), chiedeva se fosse obbligatorio, nelle cessioni di gasolio destinato alle macchine agricole, l’uso di "carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari". La circolare n.13/E dell’Agenzia delle entrate ha, infatti, precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda gli acquisti di carburante utilizzato "per veicoli agricoli di varia tipologia". Tuttavia, la stessa chiarisce, anche, che le aziende agricole, per poter dedurre il costo del carburante e detrarre l’Iva a esso relativa, devono effettuare il pagamento utilizzando strumenti tracciabili, così come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di Bilancio 2018).

La risposta dell’ente impositore, che sposa la soluzione interpretativa prospettata dal richiedente il parere, evidenzia che, in casi come questi, "considerato che le imposte non sono determinate in modo analitico, viene meno il presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l’Iva pagata per la rivalsa. Ne consegue che, l’istante non è obbligato ad utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per effettuare acquisti di carburante agricolo destinato alle diverse macchine agricole, fermo restando il rispetto delle norme generali riguardanti l’uso del contante, di cui all’articolo 49, comma 1, dlgs n.213, 2007 (i.e. rispetto del limite di 3.000 euro)".

Le Entrate precisano, infine, che nel caso in cui il produttore agricolo dovesse optare per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell’Iva, ai fini della deduzione del costo dell’operazione e di detrazione dell’imposta, sarà necessario effettuare mezzi di pagamento tracciabili.

Fonte: ItaliaOggi