Piante e organismi nocivi, cosa cambia dal 14 dicembre

Sabato entra in vigore il nuovo regolamento Ue 2016/2031 per la prevenzione fitosanitaria

Piante e organismi nocivi, cosa cambia dal 14 dicembre
A partire da sabato 14 dicembre 2019 entra definitivamente in vigore il regolamento Ue 2016/2031 che riguarda la misure per limitare la diffusione delle malattie delle piante e degli organismi considerati nocivi e pericolosi. Questo regolamento sarà di fatto il testo normativo di rifermento per la prevenzione fitosanitaria in tutta l'Unione europea.

Con la sua entrata in vigore vengono modificati anche il regolamento 652/2014 sulla sanità delle piante e del materiale da propagazione, il regolamento 1143/2014 sulle norme per la prevenzione della introduzione e diffusione di specie esotiche e invasive e il regolamento 228/2013 sulle misure specifiche per l'agricoltura delle zone cosiddette ultra periferiche dell'Unione europea come i territori francesi d'oltremare, le isole portoghesi di Madera e delle Azzorre e le isole Canarie, territorio spagnolo.

L'obiettivo, come recita l'articolo 1 è quello di "determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (organismi nocivi) e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile".

Il regolamento si occupa infatti della gestione del rischio di introduzione di organismi nocivi nel territorio dell'Unione, definendo le modalità di identificazione degli organismi  nocivi, delle misure di quarantena, della tracciabilità degli spostamenti e dei produttori, dei certificati necessari per il trasporto delle piante e anche delle misure preventive riguardanti gli imballaggio vegetali e i bagagli dei viaggiatori.

In particolare le principali novità riguardano l'istituzione di un Registro degli operatori professionali, che va sostituire l'attuale Registro ufficiale dei produttori, aggiungendo ai produttori anche altre figure professionali, come chi opera lo spostamento delle piante e chi è tenuto a controllare e rilasciare certificati.

Altra novità immediatamente visibile sono i nuovi certificati fitosanitari necessari agli spostamenti di piante e materiale vegetale. Questi certificati saranno necessari per lo spostamento sia dentro che fuori i confini dell'Unione e vanno a sostituire i tre tipi di passaporti delle piante fino ad oggi in vigore: il passaporto semplificato, il passaporto per le zone protette e il passaporto di sostituzione.

Il regolamento tuttavia non dà liste di e nomi di organismi nocivi o elenchi di prescrizioni dettagliate da seguire, ma in generale indica le linee guida generali che devono essere prese per individuare e gestire i rischi fitosanitari.

In generale potremmo suddividere il testo del nuovo regolamento in cinque parti principali: l'individuazione e la gestione degli organismi nocivi, il divieto di introduzione delle piante e organismi a rischio, il Registro ufficiale degli operatori professionali e tracciabilità, i certificati fitosanitari e le misure di informazione e comunicazione.
 
Individuazione e gestione degli organismi nocivi
La prima parte del regolamento (capo I, II, III) riguarda i criteri per individuare e gestire gli organismi nocivi, classificati come organismi nocivi, organismi nocivi rilevanti per l'Ue, organismi nocivi prioritari (quelli a più alto impatto economico sociale e ambientale), sia che siano già presenti su alcune parti del territorio sia che non siano ancora mai arrivati.

Questa parte stabilisce anche come e da chi devono essere fatte le segnalazioni, come devono essere organizzate le procedure di quarantena e in che casi utilizzarle, e quali sono i doveri e le azioni che devono seguire gli operatori (agricoltori e vivaisti) in caso di segnalazione di pericolo e quando attivare le procedure di eradicazione o di contenimento.

Vengono stabilite anche le linee generali che riguardano le deroghe e le modalità per l'introduzione di questi organismi per fini di studio e ricerca e i modi in cui deve essere gestito il monitoraggio costante del territorio e delle attività di informazione da fare.
 
Divieto di introduzione delle piante e organismi a rischio
Una altra parte (capo IV) riguarda i divieti di introduzione di piante, materiale vegetale e altre attrezzature che possono comportare rischi.
Anche in questo caso si prevedono le modalità e le deroghe per l'introduzione di piante e materiali per studio e ricerca e le deroghe e indicazioni specifiche per le zone di frontiera (sia tra Stati membri che con Stati extracomunitari) dove alcune piante possono essere presenti o coltivate.

In questa parte sono indicate anche le modalità generali da seguire per il trattamento degli imballaggi in legno (possibili vettori di patogeni e animali parassiti), le misure generali da applicare ai veicoli e agli imballaggi, le informazioni da fornire ai viaggiatori e agli operatori postali.

In questa parte vengono anche definite le linee generali per la realizzazione e il funzionamento delle stazioni di quarantena.


 
Registro ufficiale degli operatori professionali e tracciabilità
La parte successiva (capo V) si occupa invece della registrazione degli operatori professionali e della tracciabilità. Viene introdotto e entra quindi in vigore ufficialmente da sabato 14 dicembre prossimo il Registro ufficiale degli operatori professionali, che va a sostituire il Registro ufficiale dei produttori, fino ad oggi attivo in Italia.

Lo scopo del Registro ufficiale degli operatori professionali è quello di identificare tutti coloro che a vario titolo muovono o gestiscono i movimenti delle piante per poter costruire un sistema di tracciabilità degli spostamenti.

La registrazione è obbligatoria per chi sposta o introduce materiale vegetale nel territorio dell'Unione europea, per chi rilascia o chiede l'autorizzazione a rilasciare certificati fitosanitari o marchi di certificazione degli imballaggi.

Non è invece tenuto a iscriversi in questo registro chi fornisce a direttamente ai consumatori finali piccole quantitativi di piante o sementi, chi fa spostamenti di materiale vegetale solo per conto di altri operatori già registrati e per chi usa imballaggi in legno ma per il trasporto di altre merci che non siano piante e materiali vegetali.
 
Certificati fitosanitari
La parte successiva (capo VI) prende in esame i nuovi certificati fitosanitari necessari alla movimentazione delle piante e del materiale vegetale dentro l'Unione europea o in entrata o in uscita dal territorio comunitario.

Il certificato fitosanitario è il documento necessario per introdurre piante nell'Unione europea e deve essere rilasciato dallo Stato extracomunitario da cui arrivano le piante o i prodotti vegetali o gli altri oggetti. Questo certificato deve garantire l'assenza di organismi nocivi e che sono state seguite tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza del materiale trasportato.

Il certificato deve poi essere scritto in almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea e deve essere indirizzato all'autorità dello Stato membro che si occupa di prevenzione fitosanitaria e deve essere stato fatto non più di quattordici giorni prima che le piante o il materiale sia uscito dal paese terzo.

Il certificato fitosanitario non è invece necessario per le piante trasportate nei bagagli dei viaggiatori, quindi per piccolissimi quantitativi di piante o altro materiale (compresi ovviamente semi, tuberi e bulbi) importati per scopi non professionali o di vendita.

Oltre ai certificati sanitari questa parte si occupa anche di un altro documento: il passaporto delle pianteIl passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno dell'Unione europea.

Il passaporto è obbligatorio per qualunque spostamento all'interno dei territori comunitari ad eccezione della consegna del materiale vegetale ai consumatori e utilizzatori finali o di spostamenti all'interno di strutture aziendali dello stesso operatore professionale.

Il passaporto è rilasciato da operatori professionali autorizzati a farlo o in casi specifici dalle autorità pubbliche competenti. Il passaporto deve certificare l'assenza di organismi nocivi e deve garantire che siano state effettuate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza fitosanitaria.

Il passaporto viene rilasciato dopo uno scrupoloso esame effettuato dall'operatore autorizzato al rilascio del documento, esame che deve essere fatto nei periodi opportuni e deve prevedere almeno un esame visivo e ispezioni e campionamenti. In caso di sospetto di organismi nocivi devono essere fatte anche prove aggiuntive. Tutti i risultati dell'esame devono poi essere conservati per tre anni.

Il passaporto delle piante deve essere usato anche per muovere piante e materiale introdotto da un paese extracomunitario. In questo caso, quando il materiale deve essere rispostato sul territorio comunitario, il passaporto delle piante può sostituire il certificato fitosanitario con cui le piante o l'altro materiale sono stati importati.

Un terzo documento previsto è il certificato fitosanitario per l'esportazione, che serve per far uscire piante e materiale vegetale dall'Unione europea verso paesi terzi.

Questo certificato è rilasciato dalle autorità competenti e attesta che il materiale è sotto il controllo dell'operatore che sta effettuando l'esportazione, che questo operatore è registrato e che il materiale è conforme alle norme di prevenzione fitosanitaria.

E' previsto anche un certificato di ri-esportazione nel caso che una pianta o del materiale vegetale vengano importati da un paese extracomunitario e poi riportati fuori dell'Unione europea.

Vi può essere poi un certificato di pre-esportazione che è un documento che prevede un accordo tra l'Unione europea e lo Stato extracomunitario con cui avviene lo scambio. Il certificato quindi si basa su un reciproco accordo che garantisce l'osservanza delle norme di sicurezza fitosanitaria per le piante.

Il capo VI si occupa poi anche delle certificazioni e dei marchi relativi agli imballaggi in legno e altri oggetti, sia in entrata da paesi extracomunitari che in uscita dall'Unione europea e ovviamente per gli spostamenti all'interno del territorio comunitario.
 
Informazione e comunicazione
Al capo VII il regolamento prevede un sistema informatico per gestire le comunicazioni e le notifiche a livello comunitario e tutto il sistema di formazione e informazione necessario a rendere efficiente il sistema.

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Autore: Matteo Giusti