«Vendita diretta: contano i volumi, non il valore»

Intervento del segretario di Assobio dopo le dichiarazioni del Mise

«Vendita diretta: contano i volumi, non il valore»
In relazione all’articolo “Vendita diretta, il Mise non cancella i dubbi” apparso ieri su Italiafruit News in cui si scrive che “secondo il Governo la prevalenza dei prodotti provenienti da fondi propri rispetto ai prodotti non provenienti da fondi propri va pertanto riferita a termini economici determinati, non al peso o al volume dei prodotti”, va precisato che fintantoché questo orientamento non sarà tradotto in una nota interpretativa da parte del Mise esso rimane una semplice interpretazione dell'Esecutivo senza forza di legge  e vanno pertanto applicate le disposizioni vigenti, di impostazione diversa.

Andiamo per ordine. Il ministero delle Finanze con risoluzione del 16 febbraio 1981 ha precisato che la prevalenza deve essere misurata in base all’“aspetto quantitativo”. L’Agenzia delle Entrate nella circolare del 14 maggio 2002 ha ribadito che “per verificare tale condizione sarà necessario procedere ad un confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall’attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi”.  

La stessa Agenzia, con altra circolare del 15 novembre 2004 ha distinto tra prodotti acquistati dall’agricoltore e semplicemente rivenduti (cui si applica il reddito d’impresa) e prodotti condizionati o trasformati (il reddito derivante dai quali rimane agrario) specificando che “nei regimi dei redditi agrari (articolo 32) e dei redditi d’impresa forfettizzati (articolo 56-bis) possano rientrare anche i redditi prodotti da attività agricole connesse di manipolazione e trasformazione realizzate utilizzando prodotti acquistati da terzi al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva”). 


Secondo la circolare, quando i prodotti siano confrontabili, la prevalenza va determinata con un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola principale con i prodotti acquistati da terzi, mentre quando si tratti di beni di specie diversa “(ad esempio, mele con pere, pomodori con cipolle) la condizione della prevalenza andrà verificata confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi”. 

Da parte sua l’Anci (per quanto i suoi documenti non abbiano valore di norma, orientano i comportamenti delle amministrazioni locali) con nota del novembre 2005 ha ribadito: “Vi è prevalenza sulla base di un confronto in termini quantitativi tra i prodotti ottenuti dall’attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi, confronto che potrà effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico. Ove sia necessario confrontare prodotti appartenenti a comparti diversi, la condizione della prevalenza andrà verificata in termini valoristici, ossia confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola principale e il valore dei prodotti acquistati da terzi”.

Senza traduzione in una circolare, insomma, le dichiarazioni rese in aula dal viceministro allo sviluppo economico Bellanova rimangono materia da verbali parlamentari o di interesse giornalistico, ma non vincolano né l'Amministrazione né gli operatori.

*segretario nazionale Assobio

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