Modello Isa, imprenditori agricoli esclusi

Modello Isa, imprenditori agricoli esclusi
Gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi degli artt. 32 e ss. del Tuir saranno esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) il cui debutto è previsto nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nei prossimi mesi.

A precisarlo è la Direzione regionale della Puglia dell'Agenzia delle entrate in risposta ad un'istanza di interpello presentata da una contribuente esercente attività agricola di coltivazioni agrumicole, olivicole e viticole. La questione sollevata attiene il presunto obbligo di compilazione e presentazione del modello Isa AA01S elaborato dall'amministrazione finanziaria anche in riferimento ai codici Ateco che identificano le attività agricole esercitate dall'istante. Nell'istanza la contribuente faceva innanzitutto presente che secondo le istruzioni della Parte generale degli Isa 2019 sono esclusi dall'applicazione degli Isa, tra gli altri, i contribuenti "che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari". Successivamente spiegava che il reddito derivante dalle attività agricole esercitata non è reddito d'impresa determinato in maniera analitica, ma reddito agrario determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. Precisava altresì che ai fini Iva transita nel regime speciale agricolo di cui all'art. 34 del dpr 633/1972.

L'imprenditrice agricola, citando la risposta dell'Agenzia ad altro interpello che presentava precedentemente per altra questione, prendeva in considerazione i due particolari regimi di determinazione delle imposte per sostenere l'esclusione della fattispecie cui rientra dall'applicazione degli Isa. Con risposta al detto precedente interpello, pubblicata tra i documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate come Risposta n. 13 del 27 settembre 2018, l'amministrazione finanziaria aveva difatti chiarito che entrambe le norme speciali prevedono un regime di determinazione forfetaria delle imposte. Ai fini delle imposte sui redditi, "il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale", mentre ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto "la detrazione prevista dall'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro per le politiche agricole".

Sulla scorta di tali considerazioni, la contribuente ribadiva di non essere interessata dall'obbligo di applicazione degli Isa previsto dall'art. 9-bis del dl n. 50/2017 in quanto, ai sensi dall'art. 2 comma 1 lett. b) del dm del 28/12/2018 come ripreso nelle citate istruzioni ministeriali, rientrante tra i contribuenti «che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari». Il Settore servizi e consulenza – Ufficio consulenza della Direzione regionale della Puglia, in data 14 maggio 2019 rispondeva all'istanza di interpello ordinaria sposando interamente la soluzione interpretativa proposta dall'istante con la precisazione che «resta inteso che qualora l'istante manifesti l'opzione per il regime di determinazione ordinario del reddito e dell'Iva, o vengano meno le condizioni per la determinazione forfetaria delle imposte, torneranno applicabili le disposizioni in questione".

La risposta all'istanza di interpello ordinario, che assumeva numero 917-64/2019, sarà probabilmente pubblicata tra i documenti di normativa e prassi sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Fonte: ItaliaOggi