Covid-19 e responsabilità penale, cosa serve sapere

Tra obblighi e rischi. Il contagio dei dipendenti è equiparabile all'infortunio sul lavoro

Covid-19 e responsabilità penale, cosa serve sapere
Nel caso in cui un dipendente affermi di aver contratto il coronavirus all’interno dell’ambiente lavorativo, come ad esempio un terreno, un magazzino ortofrutticolo o un ufficio, il datore che non ha garantito tutte le misure di sicurezza necessarie (fornitura di guanti e mascherine, rispetto delle distanze di sicurezza, formazione sul comportamento da tenere) rischia di incorrere in responsabilità anche in ambito penale, trovandosi a rispondere del reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e nelle ipotesi più gravi del reato di omicidio colposo per morte del contagiato. Questo è quanto ha sancito la circolare Inail n.13 del 3 aprile 2020, che ha chiarito come il contagio da Covid 19 dei dipendenti sia equiparabile all'infortunio sul lavoro. Una questione che sta facendo preoccupare molti imprenditori italiani, in primis quelli del settore Horeca (ristoranti, bar, hotel, ecc.) che, proprio in questi giorni, stanno riaprendo i battenti. 

Sul punto sempre l'Inail, con la comunicazione dello scorso 12 maggio, ha specificato i margini entro i quali sarebbe configurabile una responsabilità penale dell’impresa, chiarendo che “la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori”, oltre al fatto che “dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”. 

"Se ci si ammala sul lavoro, il datore è responsabile solo se c’è dolo o colpa", ha scritto Giuseppe Lucibello, direttore generale dell’Inail, pochi giorni fa, in un'altra circolare. L'imprenditore, in pratica, potrebbe scongiurare la sussistenza di responsabilità penale semplicemente dimostrando di avere obbedito alla legge. 


Giuseppe Lucibello

La norma continua però a non essere completamente chiara. E c'è quindi chi ne chiede con forza la sua modifica, per evitare spiacevoli inconvenienti a carico di aziende virtuose. E' il caso di Umberto Amoroso, presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Campania - la Federazione che in Confcooperative aggrega le cooperative di multiservizi, trasporti, del terziario, ecc - che ieri ha sottolineato: “Rispetto alle linee tracciate dall’Inail resta il problema della discrezionalità valutativa del giudice e del costo ulteriore che le imprese dovrebbero sopportare, tenendo conto delle difficoltà di accertare in giudizio che il contagio sia avvenuto effettivamente sul luogo di lavoro e a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza”.

"A tutti i livelli - sottolinea Amoroso - noi stiamo spingendo affinché il legislatore riveda la formulazione dell'Art. 42 del decreto legge n 18 del 2020 (decreto Cura Italia, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), prevedendo la sola malattia e non l’infortunio. Chiediamo una norma che escluda la responsabilità del datore se quest’ultimo ha garantito ai dipendenti protezioni individuali, distanziamento e sanificazioni degli ambienti. Non ci sono dubbi sul fatto che le imprese siano tenute ad adottare le misure di sicurezza per i luoghi di lavoro individuate a livello nazionale dal protocollo tra le parti sociali lo scorso 24 aprile e dai diversi protocolli aziendali".

“Eppure - si chiede Amoroso - la domanda è lecita: fino a che punto gli imprenditori possono essere ritenuti responsabili di un’infezione da Covid-19 nel mezzo di una pandemia mondiale? Le imprese sono già tartassate da moltissimi costi dovuti all’emergenza sanitaria e il solo rischio di una responsabilità penale a seguito dell’accertamento di un infortunio da contagio sul luogo di lavoro, è una beffa oltre il danno. Gli ostacoli per ripartire si accumulano giorno dopo giorno, lo spettro di un processo penale è scoraggiante”.

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