Spa consortili di soli agricoltori e previdenza: chiarimenti

Spa consortili di soli agricoltori e previdenza: chiarimenti
Il 26 settembre la Corte di Appello di Bologna, con due importanti sentenze, ha chiarito l’inquadramento previdenziale delle Spa consortili. Con tali pronunce la Corte, accogliendo le argomentazioni giuridiche delle società consortili coinvolte nei giudizi (assistite dagli avvocati Gualtiero Roveda, Andrea Sirotti Gaudenzi e Carlo Zoli), ha accertato e dichiarato che le Spa consortili società agricole, costituite da soli agricoltori, appartengono ai fini contributivi al settore agricoltura Cooperative agricole L. n. 240 del 1984 di tipo industriale "Tipo ditta 18", in luogo di quello contestato di "Tipo ditta 14", attribuito dall’Inps alle imprese interessate ai giudizi cui si riferiscono i provvedimenti giudiziali.

La decisione della Corte è conforme alle tesi di questa associazione, in quanto:
-    il Trattato di Roma stabilisce che gli Stati membri per raggiungere gli obiettivi comuni, fissati dallo stesso in materia di agricoltura, creino un’organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM);
-    l’art. 40 del Trattato impone il divieto di attuare qualsiasi discriminazione tra produttori: sia il Regolamento (CE) 2200/96, istitutivo della Ocm nel settore degli ortofrutticoli, sia il successivo Regolamento (CE) 361/2008 prevedono la costituzione di organizzazioni di produttori sotto qualsiasi forma giuridica;
-    gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in ossequio ai principi di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica privata, vietano di porre limiti alle scelte dell’imprenditore riguardo alle forme mediante le quali svolgere la propria iniziativa economica quando perseguono uno scopo del tutto analogo;
-    l’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” annovera tra gli imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i consorzi di imprenditori agricoli;
-    si sta diffondendo la tendenza degli agricoltori a cooperare tra loro costituendo società consortili;
-    tali società costituiscono consorzi di imprenditori agricoli che non perseguono scopo di lucro, ma uno scopo consortile–mutualistico. Il legislatore del codice civile è stato chiarissimo nel consentire a un consorzio di funzionare come una società commerciale (organi sociali, divisione del capitale, ecc.) con il vincolo di non poter perseguire scopo di lucro (art. 2615-ter Cod. Civ.);
-    la recente sentenza n. 12190 del 14 giugno 2016 della Corte di Cassazione – Sezione Unite, anche riferendosi ad una precedente sentenza Cass. Sez.1, Sent. 24/03/2014 n.6835, equipara lo scopo mutualistico delle società consortili, ex art. art. 2615-ter Cod. Civ., a quello delle società cooperative consortili differenziandosi entrambi in egual misura agli scopi previsti per le società lucrative del capo III e seguenti del titolo V - libro Quinto Cod. Civ.,
-    per mezzo delle aggregazioni consortili gli agricoltori trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e perseguono nel settore agricolo-ortofrutticolo gli scopi fissati dal Regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 riguardo alla Organizzazione comune di mercato (Ocm) e partecipano a Organizzazioni di produttori (Op) e in diverse realtà sono anch’esse Organizzazioni di produttori (Op) riconosciute dalla Comunità Europea;
-    la Legge 9 marzo 1989, n. 88 stabilisce che l’inquadramento previdenziale nei diversi settori produttivi viene effettuato dall’Inps con riferimento all’attività effettivamente esercitata;
-    la classificazione dei datori di lavoro è stabilita in ragione del settore di appartenenza:
industria; artigianato; agricoltura; terziario; credito; attività varie.
-    in agricoltura, per identificare il preciso regime contributivo cui l’azienda è assoggettata è anche prevista una tabella di codici numerici (codice “Tipo Ditta”) che suddivide le imprese per tipologia aziendale.

In particolare sono previsti:
-   il codice Tipo Ditta 14 per le aziende in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti;
-    il codice Tipo Ditta 18 per le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli ex L. 240/1984;
-    l’inquadramento nel “Tipo Ditta 14” è pregiudizievole per le imprese, in quanto tale classificazione determina un incremento contributivo di circa il 15% tale da metterle fuori mercato rispetto a quelle che pur effettuano le medesime attività di condizionamento e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli a prescindere che siano inquadrate in agricoltura “Tipo Ditta 18” od anche nel settore del commercio che ha un analogo trattamento contributivo al “Tipo Ditta 18”;
-    la L. 240/1984 (cui si riferisce il Tipo Ditta 18) stabilisce che sono inquadrati nel settore dell’agricoltura “le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli”;
-    la sentenza n. 3479 del 9 aprile 1999 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro impone un’interpretazione della L. 240/84 che passi attraverso la preliminare valutazione che, in materia previdenziale ed assistenziale ai fini classificatori, è costante in dottrina e giurisprudenza la considerazione che il legislatore ha inteso inquadrare le singole imprese alla stregua di un criterio sostanzialistico dell’attività in concreto svolta e al suo carattere di mutualità, senza peraltro che assuma valore decisivo la forma che l’esercizio di detta attività riveste, perché scopi di cooperazione tra soci possono essere conseguiti, con ricadute in termini di inquadramento nel settore agricolo, anche attraverso imprese collettive, enti cooperativi di fatto o anche attraverso residue forme societarie, che risultino compatibili in ragione del tipo assunto e della disciplina cui sono assoggettate alla realizzazione di finalità di cooperazione tra soci;
-    la Suprema Corte, con la menzionata sentenza ha, altresì, anche precisato che “non può essere condivisa l'opinione secondo cui l'espressione "imprese cooperative”, ripetuta più volte negli artt. 1 e 2 della legge n. 240 del 1984, debba essere interpretata - contro la lettera e lo specifico significato giuridico - nel senso di "società cooperative". Il Legislatore con tale locuzione ha, pertanto, inteso ricomprendere tutte le imprese senza scopo di lucro che abbiano finalità di cooperazione tra soci a prescindere dalla forma che l'esercizio di detta attività assume;

Per quanto esposto le sentenze della Corte d’Appello di Bologna rimuovono un ostacolo di rilievo all’auspicata aggregazione dei produttori agricoli e consentono di superare la situazione di distretta determinata dall’Istituto previdenziale pregiudizievole agli interessi e allo sviluppo del settore agricolo.

Fonte: Fruitimprese Emilia-Romagna