Pratiche sleali è (quasi) fatta: sprint finale

Dalle aste a doppio ribasso alle vendite sottocosto, cosa cambierà

Pratiche sleali è (quasi) fatta: sprint finale
Lo scoglio del Senato è superato. La scorsa settimana è stata approvata da Palazzo Madama la legge di delegazione europea 2019-2020 all'interno della quale - all'articolo 7 - è compreso il recepimento della direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Il testo passa ora alla Camera dei Deputati.

Durante il programma Rai Presa Diretta (clicca qui per leggere la notizia) la stessa ministra Teresa Bellanova e l'europarlamentare Paolo De Castro avevano ribadito la necessità di accelerare sul recepimento della direttiva europea. Quando il percorso della legge di delegazione europea sarà completato, i contratti tra fornitori e acquirenti dovranno essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta prima della consegna.



Tra le pratiche commerciali sleali vietate c'è la vendita dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso "a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione". Le pratiche sleali potranno essere denunciate dai produttori con garanzia di anonimato, ma prima della denuncia saranno previsti passaggi di mediazione della controversia. A vigilare sulle pratiche sleali sarà l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf).



L'Ismea dovrà invece elaborare i costi medi di produzione dei prodotti agricoli, un parametro con cui valutare la sussistenza della pratica commerciale sleale se il prezzo di acquisto sarà del 15% inferiore a questo valore. Sarà rivista anche la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, che sarà ammessa "solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto".

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