Biostimolanti, scocca l'ora della verità

Da domani il nuovo regolamento. Ferrari (Sagea) spiega cosa cambia

Biostimolanti, scocca l'ora della verità
Quella di domani è una data storica per i biostimolanti. L’introduzione della nuova normativa (Regolamento Ue 2019/2009) porterà a una piccola grande rivoluzione per questi formulati, entrati ormai a pieno diritto tra i mezzi tecnici più innovativi a servizio dell'ortofrutta.

Alla vigilia dell’applicazione del Regolamento sui biostimolanti abbiamo fatto il punto della situazione con Davide Ferrari, managing director Sagea Group, una società privata e indipendente che fornisce servizi di ricerca, sviluppo e registrazione in agricoltura e in campo ambientale, con un team di oltre 100 professionisti specializzati.



Ferrari, partiamo dal lessico. Come viene definito un biostimolante?

L’inserimento dei biostimolanti come categoria funzionale di prodotto (PFC) è una delle principali novità introdotte dalla nuova normativa che entrerà in applicazione il 16 luglio. Il Regolamento Ue 2019/1009 definisce che un biostimolante delle piante “è un prodotto fertilizzante con la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l’unico obiettivo di migliorare una o più caratteristiche della pianta come l’efficienza dell’uso dei nutrienti, la tolleranza allo stress abiotico, le caratteristiche qualitative e la disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera”.

Con questo passaggio normativo cosa cambia per le aziende produttrici?

Le aziende produttrici da questo momento in avanti si trovano davanti a una doppia opzione: potranno continuare a registrare e commercializzare i loro prodotti a livello di Paese secondo le normative nazionali in vigore (D.Lgs. 75/2010 per l’Italia) oppure conformarsi alle prescrizioni del nuovo Regolamento europeo (Reg. Ue 2019/1009) per poi entrare nel mercato comunitario.

Quali sono i vantaggi per chi ha fatto ricerca e sviluppo in questi anni? Questo lavoro sarà più protetto?

Il conto alla rovescia per l’applicazione del Regolamento sui biostimolanti è iniziato da tempo. Naturalmente, le realtà che hanno investito e si sono affidate a società come Sagea Group, che ha lavorato nei Working Group delle Commissioni Tecniche del Comitato Europeo di Normazione (CEN), hanno già portato avanti una sperimentazione basata su quei parametri che ora sono stati ufficializzati. In questi anni ci siamo strutturati per rispondere alle esigenze dei clienti che vogliono entrare nel mondo dei biostimolanti, adeguandoci alle prescrizioni definite dal Regolamento e alle specifiche tecniche redatte in Commissione Tecnica CEN/TC 455. Il nostro percorso ha incluso prove in laboratorio, nelle camere di crescita, in serra, attività di sperimentazione ai fini registrativi in campo e in coltura protetta.

Cosa comporta la registrazione? L’iter è lungo e costoso?

Un passaggio fondamentale per la registrazione di un biostimolante è che il prodotto deve produrre gli effetti dichiarati in etichetta per le piante specificate. Ciò significa che le informazioni riportate devono riferirsi a fattori verificabili, ovvero avere alle spalle solide prove scientifiche dalle quali risulti che supportano il claim richiesto e che garantiscono l’efficienza agronomica. È necessario dunque ottenere dati che dimostrino gli effetti del prodotto, da riportare poi in etichetta e da sottoporre alle Autorità per la registrazione e la commercializzazione del prodotto biostimolante. Sarà possibile registrare i prodotti biostimolanti per singola coltura o per gruppi di coltura, così suddivisi: “Estensive”, “Arboree” e “Orticole” (comprese le ornamentali, aromatiche e medicinali).



Dal vostro osservatorio che sviluppo sta avendo il mercato dei biostimolanti e in che direzione si sta muovendo?

Il settore dei biostimolanti in agricoltura è oggi in continua espansione, con una prospettiva di raddoppio del volume d’affari nei prossimi anni. Il mercato ha assunto un ruolo sempre più determinante nella filiera produttiva, anche grazie alla crescente consapevolezza dei consumatori e alla strategia Farm to Fork lanciata dall’Unione Europea a favore di uno sviluppo sostenibile dell’agricoltura.

L'applicazione del regolamento avrà dei riflessi anche in chi questi formulati li utilizza?

La registrazione di un prodotto come biostimolante sarà innanzitutto una garanzia in più per l’utilizzatore finale. L’agricoltore saprà che il prodotto acquistato ha superato specifiche prove realizzate da centri di saggio accreditati o altri istituti riconosciuti e rispetta un determinato protocollo sperimentale e produce l’effetto desiderato (claim), condizioni senza le quali non può appunto essere registrato.

Claim ed etichette saranno trasparenti e a garanzia degli agricoltori?

I concetti di trasparenza e garanzia per gli agricoltori sono alla base della regolamentazione del claim in etichetta. Da oggi gli agricoltori avranno a disposizione una categoria di prodotti per i quali è spiegato con precisione e chiarezza qual è il loro scopo di impiego e quali sono i risultati attesi. Si tratta di un’autentica innovazione rispetto al passato.

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