Melone, via libera all'accordo interprofessionale

Ora passa al Mipaaf. Cagna: gran risultato dopo meno di un anno di lavoro. Il testo

Melone, via libera all'accordo interprofessionale
Via libera all'unanimità, dal Cda di Ortofrutta Italia, all'accordo interprofessionale per il melone che, come anticipato da Italiafruit News (cliccare qui per leggere) era stato proposto dal Comitato di prodotto presieduto da Ettore Cagna nella riunione di lunedì scorso. L'accordo avallato ieri a Roma si compone di quattro articoli e passa ora al Mipaaf per le verifiche di competenza. Prevede che il grado brix del melone "made in Italy" sia pari o superiore a 11.
 
Cagna non nasconde la propria soddisfazione: "se pensiamo che fino all'aprile del 2014 neppure si parlava di melone mentre oggi siamo arrivati a questo obiettivo, direi che c'è di che sorridere. L'accordo, a prescindere dalle valutazioni del Ministero, è un segnale preciso: ci siamo anche noi".

"Altre iniziative - aggiunge Cagna - verranno discusse nell'ottica di destagionalizzare i consumi assecondando i trend attuali, per portare il melone sulle tavole degli italiani dodici mesi l'anno, come avviene in molti Paesi europei, ad esempio l'Inghilterra. Ovvio che per farlo occorre esprimere qualità per garantire l'acquirente finale, scegliere varietà idonee a "valicare" il mese di ottobe e trovare la complicità della grande distribuzione. Un percorso lungo che richiede lavoro e impegno: non ci spaventa".

Questo il testo dell'accordo interprofessionale:  

Articolo I
Il presente accordo interprofessionale ha l’obiettivo di avviare un processo di miglioramento qualitativo per il melone prodotto in Italia, per tutte le tipologie coltivate.

Articolo II
Il melone prodotto in Italia delle diverse tipologie di cui all’art.I può essere commercializzato solo al raggiungimento di un grado brix pari o superiore a 11, con la misurazione al centro della polpa nella zona equatoriale del frutto.

Articolo III
La condizione di cui all’articolo II deve essere rispettata nel periodo di commercializzazione compreso tra il 01 aprile ed il 31 ottobre 2015.

Articolo IV
Nel caso in cui le condizioni di mercato e/o climatiche lo richiedessero, l’OI si impegna a presentare agli organismi competenti clausole aggiuntive che sospendano o modifichino l’applicazione di questo accordo, in modo totale o parziale, per adattarlo alle diverse congiunture produttive e commerciali che potranno verificarsi.

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