Violazione dell'articolo 62, Eurospin assolta

Delibera dell'Antitrust: elementi insufficienti per configurare una condotta scorretta. La vicenda

Violazione dell'articolo 62, Eurospin assolta
Violazione dell’articolo 62, l’Autorità garante della concorrenza e del Mercato  “assolve” Eurospin che a fine 2014 era finita nel mirino dell’Antitrust (cliccare qui per leggere). Nell’adunanza del 9 luglio, si legge sul sito dell'Authority, sono state ripercorse le tappe della vicenda: il procedimento concerneva la condotta commerciale posta in essere da Eurospin Italia consistente nella previsione di due oneri economici, per “servizi di segreteria” o “di centrale” e “premi di fine periodo”, a carico dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari del Gruppo.

I fatti: il 4 giugno 2014 un’associazione, nell’interesse di talune imprese produttrici di beni agroalimentari, segnalava la presunta condotta abusiva posta in essere da Eurospin in violazione dell’art. 62, comma 2, del D.L. 1/2012 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto di attuazione.  Nel dettaglio l’associazione segnalava l’invio, da parte di Eurospin, di una e-mail avente ad oggetto: “Condizioni generali per la fornitura di prodotti agricoli e alimentari del gruppo Eurospin – Proposta di modifica”, contenente la previsione di “due nuovi contributi a carico dei fornitori”.

In relazione alla condotta oggetto di segnalazione, il 26 novembre 2014 è stato disposto l’avvio d’ufficio del procedimento istruttorio, volto a valutare l’eventuale sussistenza di una condotta commerciale sleale. S'ipotizzava che l’invio della proposta di modifica delle condizioni generali di contratto, oggetto della segnalazione, potesse rappresentare una forma di imposizione indebita e arbitraria di contributi economici ingiustificatamente gravosi e da liquidarsi in forma retroattiva palesando un significativo squilibrio di forza commerciale tra la holding Eurospin e taluni dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari del Gruppo.
 
La comunicazione di avvio della procedura è stata consegnata a Eurospin il 3 dicembre 2014; contestualmente sono stati condotti accertamenti ispettivi presso la sede legale della società.
 

In base alla documentazione acquisita nel corso del procedimento, con accertamenti ispettivi tra 28 fornitori, è emerso che in realtà i due oneri economici per “servizi di segreteria” o “di centrale” e “premio di fine periodo” non erano stati introdotti ex novo con la proposta di modifica contestata in avvio, in quanto già previsti negli articoli 17 - Servizi di segreteria - e 18 – Premi di fine periodo - delle condizioni generali del contratto di cessione in vigore dal 2012 con tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari del Gruppo: con la comunicazione contestata, la società avrebbe proposto ai propri fornitori una revisione delle percentuali dei due contributi.

In base alle informazioni rese e alla documentazione acquisita nel corso del procedimento, è emerso inoltre che la holding Eurospin Italia ha sottoscritto con esse identiche condizioni generali di contratto.

Ritenuto che la condotta commerciale in esame non presenti, allo stato, elementi sufficienti ad integrare una violazione dell’art. 62 del D.L. 1/2012 e dell’art. 4 del Regolamento di attuazione, l’Autority ha così deliberato che la condotta commerciale posta in essere da Eurospin Italia, non presenta, allo stato, elementi sufficienti ad integrare una violazione dell’art. 62 del D.L. 1/2012 e dell’art. 4 del Decreto di attuazione. 

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