Dal campo
Clorpirifos, nuova stretta Ue: cosa cambia per l’import ortofrutticolo
Con il nuovo status di inquinante organico persistente, una soglia di 0,01 mg/kg per le presenze non intenzionali

Il 30 settembre 2026 rappresenta una nuova data da segnare sul calendario per gli operatori dell'ortofrutta. Da quel giorno entrerà in vigore il Regolamento delegato (Ue) 2026/1423, che inserisce il clorpirifos nell'Allegato I del regolamento europeo sui Pop, gli inquinanti organici persistenti. Una novità che arriva dopo il divieto di impiego della sostanza nei prodotti fitosanitari nell'Unione europea e che aggiunge un ulteriore livello di attenzione per le importazioni dai Paesi terzi.
Il clorpirifos, infatti, è già da tempo fuori dalla cassetta degli attrezzi degli agricoltori europei. Nel 2020 la Commissione europea ha infatti ritirato le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, mentre i livelli massimi di residuo negli alimenti sono stati successivamente fissati a livelli molto bassi, applicabili anche alle produzioni importate. Con l'inserimento nei Pop cambia però il quadro normativo. Il regolamento stabilisce per il clorpirifos una soglia di 0,01 mg/kg per la presenza non intenzionale in tracce prevista dalla disciplina, relativamente a sostanze, miscele e articoli.
Un passaggio che sta attirando l'attenzione degli importatori, ma che va letto correttamente: lo 0,01 mg/kg non è un nuovo limite massimo di residuo per frutta e ortaggi. Gli Mrl degli alimenti restano disciplinati dal regolamento europeo sui residui di pesticidi. La soglia prevista dalla normativa Pop opera invece nell'ambito specifico della disciplina sugli inquinanti organici persistenti.

Più attenzione lungo la filiera
La novità interessa quindi anche la gestione della catena di approvvigionamento. Il regolamento Pop non guarda infatti soltanto alla sostanza in quanto tale, ma disciplina anche la sua presenza in miscele e articoli. Per il comparto ortofrutticolo questo significa prestare attenzione non soltanto alla merce, ma anche ai materiali e agli elementi della filiera che possono rientrare nel campo di applicazione della normativa. Il tema riguarda in particolare le forniture provenienti da Paesi nei quali il clorpirifos è ancora utilizzato.
Pallet, cassette e altri materiali impiegati per la movimentazione della merce possono quindi diventare oggetto di verifica quando sussistano le condizioni previste dalla normativa. Non significa, tuttavia, che la semplice presenza di un imballaggio proveniente da un Paese terzo comporti automaticamente il blocco dell'intero carico: saranno determinanti la natura dell'articolo, la concentrazione della sostanza e le specifiche condizioni previste dal regolamento. Per gli importatori la conseguenza più concreta è dunque la necessità di rafforzare i controlli a monte, verificando capitolati, fornitori e procedure di gestione della merce prima della partenza.
Un nuovo fronte per l'import
Il tema è particolarmente sensibile per alcune delle principali filiere ortofrutticole internazionali. Secondo l'ultimo rapporto dell'Efsa sui residui di pesticidi, relativo al 2024, il clorpirifos è stato rilevato in diverse categorie di prodotti alimentari, tra cui anche banane, arance e uva da tavola. La nuova disciplina non introduce quindi semplicemente un ulteriore divieto agronomico. Per gli operatori che acquistano fuori dall'Unione europea rappresenta soprattutto un nuovo elemento di compliance da gestire lungo la catena di fornitura.
La partita, a questo punto, si sposta dalla campagna ai controlli: documentazione, qualificazione dei fornitori, tracciabilità e, dove necessario, verifiche analitiche. Con un obiettivo chiaro: evitare che una non conformità legata al clorpirifos emerga quando la merce è già arrivata ai confini dell'Unione europea. (im)
Foto d'apertura realizzata con ausilio di AI




