Contratti agricoli, il valzer del Governo

Dai Voucher al lavoro subordinato occasionale determinato

Contratti agricoli, il valzer del Governo

Tre passi avanti, poi tre indietro. L’approvazione dei contratti agricoli in Italia sta seguendo un po’ lo stesso ritmo del valzer. E anche per gli addetti al settore è sempre più faticoso capire come muoversi. Proviamo perciò a fare un po’ di chiarezza.

Se inizialmente il testo della legge di bilancio 2023 approvava l’applicazione di prestazione occasionale, ovvero i cosiddetti voucher (disciplinato dall’articolo 54-bis del decreto legge 50/2017), la misura è stata poi modificata. Ad oggi le imprese agricole possono contare su un istituto contrattuale ad hoc sperimentale per il biennio 2023-2024 che ha l’obiettivo è garantire la continuità produttiva e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali. La misura è specificata dall’articolo 1, comma 344 della legge di bilancio che definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

La misura in dettaglio
Le prestazioni definite dalla legge possono essere applicate solo per attività stagionali di durata non superiore a 45 giorni all’anno per singolo lavoratore e i lavoratori non devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.
Potranno essere inquadrati in questo contratto unicamente disoccupati, percettori del reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali e di indennità di disoccupazione, pensionati, studenti di età inferiore a 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno.
Prima dell’inizio del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad acquisire dal lavoratore una autocertificazione in ordine alla propria specifica condizione soggettiva che attesti tanto l’inesistenza di ordinari rapporti di lavoro subordinato in agricoltura negli anni precedenti che qualsiasi delle condizioni escluse dalla legge.  

Le imprese agricole che ricorrono al nuovo contratto di lavoro occasionale a tempo determinato sono obbligate a darne preventiva comunicazione al competente centro per l’impiego, oltre a rispettare i contratti collettivi. Nonostante il numero di giornate di effettivo lavoro rimanga fisso a 45, il contratto può avere una durata massima di 12 mesi. Una volta superato il limite di 45 giorni lavorativi, il contratto viene trasformato automaticamente a tempo indeterminato.

Il compenso dev’essere liquidato direttamente dal datore di lavoro, a mezzo strumenti di pagamento tracciabili (bonifici, pagamenti elettronici, contanti presso sportelli autorizzati, assegni o vaglia). La retribuzione non può essere corrisposta in contanti direttamente al lavoratore. Per il lavoratore, il compenso percepito per le prestazioni occasionali è esente da qualsiasi imposizione fiscale.

Per ogni giornata in cui risultata accertata la violazione, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, verranno applicate multe da 500 a 2.500 euro; lo stesso avverrà in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego. La retribuzione corrisposta è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

In riferimento alle novità introdotte relativamente alle modalità di dichiarazione e di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale agricola all’Istituto, saranno successivamente fornite indicazioni in un’apposita circolare illustrativa.

Le critiche
Le critiche a questa nuova misura arrivano dalle organizzazioni datoriali e dei lavoratori, che non vedono la sperata semplificazione amministrativa promessa. Le imprese sembrano dover continuare ad adottare una complessa burocrazia, così come avveniva per gli adempimenti precedenti alla misura.
In molti continuano a ritenere queste modalità di lavoro come uno strumento utile ma non risolutivo dei problemi del mercato del lavoro agricolo: il nuovo istituto appare, infatti, una forma ibrida tra il lavoro dipendente ed occasionale.

Ha collaborato Fabrizio Pattuelli