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Quando per far meglio si rischia di far peggio
Incertezze sull’interpretazione delle norme di etichettatura del nuovo Regolamento su Dop e Igp rischiano di frenare lo sviluppo della categoria

Voler attribuire un ruolo alle capacità distintive di ogni singolo produttore anche nell’ambito delle produzioni a Indicazione geografica o a Denominazione d’origine protetta è certo condivisibile, a patto che, anziché valorizzare le singole expertise dei produttori, non rischi di rendere ingestibile l’intero sistema.
Purtroppo, malgrado i recenti chiarimenti della Commissione Ue e del Masaf sull’interpretazione delle norme di etichettatura previste all’art. 37, paragrafo 5, del Reg. Ue 1143 del 2024, (attuato con Decreto Ministeriale del MASAF n. 690637 del 22 dicembre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 16 marzo 2026), permangono incertezze che stanno creando problematiche a livello commerciale, anche se - a mio avviso - come proverò di seguito a evidenziare, gli ambiti di discrezionalità per il settore ortofrutticolo sono molto ridotti, a meno di interpretazioni che abbiano poca attinenza con lo spirito della norma.
Il testo del paragrafo 5 dell’art. 37 cita: ”Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto ….”.
Lo scopo è chiaro, come prima si accennava, e richiamato anche nelle considerazioni di premessa al Regolamento citato al punto (50) ‘… dare visibilità ai produttori dei prodotti designati da indicazioni ….’.
Nella pratica, però, si pongono alcuni quesiti. Se è chiaro che l’’operatore responsabile della trasformazione sostanziale’ del latte degli allevatori in formaggio Parmigiano Reggiano è il caseificio, l’ulteriore passaggio, che oggi sempre più spesso è la porzionatura, è fatto di frequente da un soggetto diverso, per esempio un consorzio di caseifici o una società privata che ha acquistato le forme. Questa operazione modifica o no sostanzialmente, anche se di certo irreversibilmente, il prodotto? A mio avviso spesso sì, almeno nella misura in cui il soggetto opera, oltre a quanto già previsto nel disciplinare e nei Regolamenti approvati dal Consorzio di tutela (come la durata della stagionatura), scelte di valorizzazione delle forme in rapporto alla qualità intrinseca del prodotto di partenza, poiché se ne assume la responsabilità utilizzando, ad esempio, porzionature differenziate (spicchi, tranci, bocconi, ecc.). Quindi, seguendo questo ragionamento, l’’operatore responsabile della trasformazione sostanziale’ del prodotto, è il porzionatore ed è lui che va indicato in etichetta, anche se, con l’indicazione della matricola del caseificio di origine, gli appassionati di Parmigiano Reggiano sarebbero più soddisfatti per il prodotto venduto porzionato.
Diverso, di certo, è il discorso del grattugiato, altro prodotto in sviluppo, dove – anche per uniformare lo stesso - possono essere create miscele fra diverse forme anche appartenenti a caseifici diversi, per cui chi grattugia è certo l’’operatore responsabile della trasformazione sostanziale’ del prodotto.

Ho portato l’esempio complesso del Parmigiano Reggiano perché credo ci possa aiutare a capire come la norma, viceversa, non possa avere tante possibili interpretazioni per la stragrande maggioranza dei prodotti ortofrutticoli, dato l’assetto organizzativo degli stessi.
Primo caso, raro ma non impossibile: un produttore singolo realizza la materia prima agricola di una Dop/Igp ortofrutticola e, seguendo le prescrizioni per l'immissione sul mercato al consumo, il confezionamento el'etichettatura del disciplinare, pone in vendita il prodotto direttamente. In questo caso non ci sono problematiche, è lui il produttore da inserire in etichetta insieme alla Indicazione/Denominazione.
Se, invece, come più frequentemente avviene, un gruppo di produttori costituisce una Op (e, magari, più Op costituiscono una Aop), in una qualunque forma giuridica consentita, o una cooperativa o, ancora, vendono la materia prima realizzata a un soggetto terzo, che però deve avere in ogni caso la qualifica di ‘operatore’, ovvero ‘una persona fisica o giuridica che svolge attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare’ (Art. 2 paragrafo 1, del Regolamento in questione; fra questi vi sono quelli che prima del nuovo Regolamento venivano indicati come ‘strutture di condizionamento’ o ‘condizionatori’ e sono ancora così denominati in molti disciplinari), cosa succede?
In questo caso non abbiamo una trasformazione della materia prima agricola ma questa, a cura e sotto la responsabilità del 'produttore/operatore’, viene selezionata per qualità e calibro secondo quanto previsto dal disciplinare e poi confezionata per la vendita. In questo secondo caso, se si tratta di produttori agricoli associati in una delle forme giuridiche previste, il gruppo costituisce un soggetto giuridico in cui tutti i soggetti agiscono in modo collettivo come un unico produttore, come ha già chiarito nelle FAQ anche la Commissione; nel caso di un terzo a cui il prodotto è venduto, si tratta comunque di un operatore che è ‘responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica’, in quanto, a titolo di esempio, è lui che elimina il prodotto che non soddisfa il disciplinare pur essendo stato coltivato seguendo lo stesso e divide per calibri, colore, ecc. quello idoneo alla vendita. Per cui dovrebbe essere in ogni caso lui l’operatore’ da indicare in etichetta.
Sono questi i casi più frequenti per i prodotti ortofrutticoli, dove la materia prima di tanti piccoli produttori, pur nella completa tracciabilità dell’origine dei lotti, viene selezionata e accorpata per classi omogenee di qualità che seguono il disciplinare e, dove presenti, le norme specifiche di qualità per la commercializzazione degli specifici prodotti ortofrutticoli. Pensare al singolo produttore agricolo non solo non sarebbe tecnicamente semplice ma non avrebbe neppure senso.
L’unico caso che mi viene in mente, che potrebbe portare a qualche controversia, è il prodotto selezionato e confezionato in campo da un produttore che poi nel centro aziendale, collettivo o meno, a cui viene mandato per la vendita non subisce selezione o modifiche, salvo le operazioni legate alla logistica distributiva. In tal caso, al limite, si potrebbe configurare che ‘la fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica’ sia quella a casa del produttore, per cui in etichetta vada indicato il produttore agricolo.

Il secondo scoglio che pone la norma - ma più di carattere tecnico che interpretativo - è il fatto che il nome del produttore sia ‘nello stesso campo visivo della denominazione’. Nessun problema per il prodotto confezionato per la vendita in unità sigillate - come vassoi, cestini, borse, ecc. – mentre qualche problema in più vi è per il prodotto predisposto per la vendita sfusa, dove la confezione primaria riporta sempre il ‘produttore/operatore’ che ha selezionato e confezionato il prodotto ma non la riporta il singolo prodotto oggetto di acquisto che, di solito, è identificato con un bollino, nastrino, appendimento, ecc. su cui è apposta l’Indicazione/Denominazione, secondo quanto previsto dal disciplinare. Su questi ultimi elementi, data la dimensione, non è ovviamente possibile indicare per esteso il ’produttore/operatore' ma, se lo scopo è ‘… dare visibilità ai produttori dei prodotti designati da indicazioni ….’., come si accennava e nei limiti sopraesposti, basterebbe che ognuno dei ‘produttori/operatori’ che condiziona il prodotto per il consumo sia identificato con un codice che rimandi a una sua identificazione estesa nella confezione ed, eventualmente, anche con altro strumento digitale collegabile attraverso, per esempio, un QR code. Questa soluzione permetterebbe anche di superare l’aleatorietà della comunicazione delle targhette apposte a incastro sulle casse in plastica a sponde abbattibili, sempre più diffuse nella vendita di prodotti ortofrutticoli nella Gdo o la pratica, altrettanto diffusa, di creare massificazioni espositive, accorpando il prodotto di più confezioni, magari provenienti da operatori diversi. Il dibattito resta aperto ma è essenziale operare con pragmatismo, il mercato non aspetta.

















